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DUVRI: sciogliamo l’arcano!

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Ultimamente, accade sempre più di frequente che le aziende affidino interi servizi (o porzioni di essi) a società esterne o a professionisti,creando con questi dei veri rapporti di appalto e/o sub appalto.
In questi casi, la sicurezza sul lavoro non può essere gestita come in ogni altra realtà perche assume un aspetto leggermente più complesso che deve essere attentamente valutato.
Quando, infatti, in un ambiente di lavoro vi è la co-presenza di lavoratori appartenenti ad aziende diverse, che interferiscono nello svolgimento delle proprie mansioni, non può non essere preso in considerazione questo nuovo aspetto.

In questi casi è necessario prevedere una valutazione ad hoc sui rischi da interferenza (quella che porta alla redazione del cosiddetto DUVRI).

I tecnicismi li lascio a noi tecnici, quello che è importante sapere sono alcune semplici indicazioni che possano orientare:

1) in fase di stipula di contratto di appalto, l’azienda committente è tenuta ad accertare: – le idoneità tecnico-professionali dell’azienda/professionista a cui si affida il lavoro,
– l’iscrizione alla Camera di commercio ed il rispetto della normativa in termini di sicurezza per la propria azienda (DVR),
– DURC aggiornato.

2) non rientrano nelle categorie per cui prevedere il DUVRI le seguenti attività:
– attività di natura intellettuale,
– mera fornitura di materiali o attrezzature, tutti i lavori la cui durata non è superiore ai 5 uomini/gg in un arco temporale di 1 anno dalla data di inizio dei lavori,
– cantieri temporanei e mobili per cui è previsto applicazione del Titolo IV e istituzione di un PSC.

3) è sempre prevista la redazione del DUVRI (anche per lavoro con durata <5 gg), nel caso in cui i rischi non sono trascurabili:
–  lavorazioni in aree a rischio incendio elevato,
– attività in ambienti confinati,
– attività con esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto e atex, attività con rischi particolari (rif. allegato XI d.lgs 81/08).

In termini facili: se decidete di affidare in maniera stabile una vostra attività ad un’azienda esterna o a un libero professionista, con cui vi è condivisione degli spazi di lavoro (anche solamente per le attività di pulizia di un ufficio per es.), fatelo sempre presente al vostro consulente per la sicurezza.
Lui saprà senz’altro indirizzarvi e provvedere a quanto necessario per mantenere la vostra azienda al top della sicurezza!